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Sez. 2, Ordinanza n. 858 del 21/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 204254 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi | Ricorso "per saltum" - Vizi della motivazione - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204254-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi

Il ricorso "per saltum" avverso i provvedimenti "de libertate", essendo limitato ai casi di "violazione di legge", non può essere proposto anche per la diversa e specifica ipotesi di vizio della motivazione indicata nell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.. (In applicazione di detto principio la Corte ha qualificato come istanza di riesame il ricorso con il quale si denunciava il difetto di motivazione dell'ordinanza cautelare con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari ed ha ordinato la trasmissione degli atti al tribunale competente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)