Sez. 2, Sentenza n. 4440 del 27/07/1984 (Rv. 436347 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - CUMULABILITÀ - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - CUMULABILITÀ - LIMITI.*
L'art. 1224 cod. civ. stabilendo l'Obbligo del debitore, in mora nel pagamento di obbligazioni pecuniarie, di corrispondere gli interessi e di risarcire il maggior danno che il creditore dimostri di aver subito, consente la cumulabilità tra la rivalutazione del credito base (capitale) e il pagamento degli interessi, con eccezione del solo caso in cui sia stata convenuta in anticipo la misura degli interessi moratori ad un tasso superiore a quello legale. (Conf 5352/79, mass n 401940; (Conf 3609/79, mass n 400025; (Conf 3216/77, mass n 386732).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)