Sez. L, Sentenza n. 3609 del 27/06/1979 (Rv. 400025 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISPETTIVE FUNZIONI - COMPATIBILITA - SOMMA RIVALUTATA - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISPETTIVE FUNZIONI - COMPATIBILITA - SOMMA RIVALUTATA - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*
La rivalutazione della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono funzioni diverse, perche la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui egli si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa. Conseguentemente essi sono giuridicamente compatibili e, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si e verificato l'evento dannoso. (Conf 3216/77, mass n 386732).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)