Sez. L, Sentenza n. 3775 del 17/08/1977 (Rv. 387444 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - METALMECCANICI - FESTIVITA INFRASETTIMANALI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - METALMECCANICI - FESTIVITA INFRASETTIMANALI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In base all'art 6 n 3 del contratto collettivo di lavoro 8 gennaio 1970 per il settore metalmeccanico, per cui la riduzione della settimana di lavoro ed il relativo ricalcolo della retribuzione oraria dei lavoratori non deve comportare alcuna perdita di guadagno per i lavoratori, la retribuzione delle festivita infrasettimanali deve essere effettuata con una paga rapportata non ad otto ore di lavoro - come avveniva prima della riduzione della settimana di lavoro - bensi, secondo il nuovo parametro della giornata di lavoro a seguito del ridotto orario settimanale, ad ore sei virgola quaranta di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)