Sez. L, Sentenza n. 1521 del 10/03/1979 (Rv. 397869 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - RETRIBUZIONE - DISCIPLINA DETTATA DALL'ART 11 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1970 PER I METALMECCANICI - RAGGUAGLIO DELLE GIORNATE FESTIVE AD UN SESTO DELLA SETTIMANA LAVORATIVA - INTERPRETAZIONE IN TAL SENSO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - AFFERMAZIONE DELL'APPLICABILITA DI TALE RAGGUAGLIO ANCHE NELL'IPOTESI DI SCADENZA DELLE FESTIVITA IL SABATO - CENSURABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - RETRIBUZIONE - DISCIPLINA DETTATA DALL'ART 11 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1970 PER I METALMECCANICI - RAGGUAGLIO DELLE GIORNATE FESTIVE AD UN SESTO DELLA SETTIMANA LAVORATIVA - INTERPRETAZIONE IN TAL SENSO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - AFFERMAZIONE DELL'APPLICABILITA DI TALE RAGGUAGLIO ANCHE NELL'IPOTESI DI SCADENZA DELLE FESTIVITA IL SABATO - CENSURABILITA.*
Mentre e conforme ai canoni ermeneutici fissati dagli artt 1362, 1363, 1371 e 1375 cod civ ed e, quindi, incensurabile in Sede di legittimita, l'interpretazione dell'art 11 CCNL 8 gennaio 1970 per gli operai addetti alle aziende metalmeccaniche che, a seguito dell'introduzione della settimana lavorativa corta, prevede il ragguaglio delle giornate festive ad un sesto di quaranta ore settimanali (cioe a sei ore e quaranta minuti), con il limite che cio non comporti perdite per il lavoratore rispetto alla situazione anteriore al riproporzionamento, per cui, nel caso di concentrazione della settimana di lavoro in quaranta ore di lavoro per cinque giorni della settimana, il ragguaglio della giornata festiva infrasettimanale non puo essere quello di un sesto di quaranta ore settimanali (cioe sei ore e quaranta minuti), che importa al lavoratore una perdita del suo compenso settimanale, bensi deve essere rapportato ad otto ore di paga - cioe un quinto dell'ordinaria retribuzione settimanale -. Non e invece conforme agli anzidetti canoni ermeneutici l'affermazione che lo stesso ragguaglio deve essere compiuto anche nell'ipotesi che le festivita cadano di sabato - in cui non e previsto ordinariamente prestazione di lavoro - o di domenica. In tali casi, infatti, essendo al lavoratore gia stata corrisposta l'intera ordinaria paga settimanale per il lavoro effettivamente prestato, la percezione per la festivita di un ulteriore sesto di tale ammontare non si risolve in una perdita rispetto al guadagno che il lavoratore avrebbe percepito nella situazione precedente. (V 3775/77, mass n 387444; (Conf 2487/77, mass n 386200).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)