Sez. L, Sentenza n. 3145 del 23/05/1985 (Rv. 440840 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO NAZIONALE 23 LUGLIO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI IN TEMA DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PER FERIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO NAZIONALE 23 LUGLIO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI IN TEMA DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PER FERIE.*
L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo (di diritto comune), traducendosi in un accertamento dell'effettiva volontà delle parti stipulanti, è censurabile in Sede di legittimità, ove non sia condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale e non sorretta da esauriente e corretta motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto, interpretando l'art. 6, lett. C), dell'accordo nazionale 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri, che la retribuzione normale, da considerare ai fini del trattamento per ferie dovute ai lavoratori, comprendesse il compenso per lavoro straordinario continuativo). (Conf 410/85, mass n 438624; (Conf 409/85, mass n 438244).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6 all. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)