Sez. 3, Sentenza n. 3439 del 25/05/1981 (Rv. 414037 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA NELLA COLPA CON RIFERIMENTO ALLE MODALITA DEL COMPORTAMENTO DELL'IMPUTATO - POTERI DEL GIUDICE CIVILE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA NELLA COLPA CON RIFERIMENTO ALLE MODALITA DEL COMPORTAMENTO DELL'IMPUTATO - POTERI DEL GIUDICE CIVILE.*
In tema di relazione tra il giudicato penale e l'Azione civile risarcitoria, sussiste preclusione, a norma dell'art 25 cod proc pen, dell'Azione civile qualora nella sentenza penale vi sia un determinato accertamento negativo o dubitativo in ordine al 'fattò, riferito tale termine non gia al fatto-reato come sintesi degli elementi subiettivo ed oggettivo, ma solo a quest'ultimo, costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalita materiale, con esclusione dell'antigiuridicita e della colpevolezza. Con la conseguenza che, se il giudice penale abbia invece esclusa o posta in dubbio la colpa, con riguardo alle modalita del comportamento dello imputato, non e precluso al giudice civile l'accertamento della riconducibilita dell'evento alla sfera di responsabilita dell'agente, sul quale gravi la presunzione stabilita dall'art 2054 cod civ, che postula una differenza di intensita tra la colpa civile e quella penale. (Conf 583/79, mass n 396718; (Conf 1407/78, mass n 390779; (Conf 2048/71, mass n 352704).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)