Sez. 6, Sentenza n. 3099 del 10/12/1981 Ud. (dep. 20/03/1982) Rv. 152881 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PRINCIPIO GENERALE - APPLICAZIONE IN OGNI GIUDIZIO DI GRAVAME - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PRINCIPIO GENERALE - APPLICAZIONE IN OGNI GIUDIZIO DI GRAVAME - LEGITTIMITÀ.*
Il divieto della reformatio in peius, espressamente sancito dall'art. 515 cod. proc. pen. per il giudizio di appello, rappresenta l'applicazione del più generale principio secondo cui non è consentito al giudice di assumere decisioni che non siano richieste dalle parti. Ne deriva che tale principio pur essendo previsto in materia di appello, costituisce in effetti una regola generale applicabile a tutte le impugnazioni cui sia adattabile in relazione alla loro struttura. (Conf mass n 141428; (Conf mass n 141427).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)