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Sez. 1, Sentenza n. 3030 del 25/01/1988 Ud. (dep. 04/03/1988) Rv. 177827 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - SU RICORSO DEL SOLO IMPUTATO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO IN SENSO PIÙ GRAVE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI AMNISTIA.*
Stato
decisa il 1988-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177827-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - SU RICORSO DEL SOLO IMPUTATO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO IN SENSO PIÙ GRAVE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI AMNISTIA.*

Anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, legittimamente la Corte di Cassazione o il giudice di appello, nello Esercizio del potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto-reato così come contestato e ritenuto nella sentenza impugnata, escludono l'applicazione dell'amnistia ad essa sopravvenuta, ove, per effetto di tale qualificazione ravvisino un reato diverso e più grave di quello precedentemente ritenuto. (nella specie, ritenuto dal tribunale il delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo con sentenza confermata in appello, la Corte di Cassazione ha negato l'applicazione dell'amnistia sopravvenuta con d.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 sul rilievo che nel fatto fosse da ravvisare il più grave delitto di detenzione di arma da guerra). (V 11360/84, mass n 167201; (V 3099/82, mass n 152881; (V 13149/80, mass n 089822; (Conf 8023/85, mass n 170395; (Conf 5357/83, mass n 159392; (Conf 2616/79, mass n 141428).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 539

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)