Sez. 5, Sentenza n. 40909 del 22/10/2010 Cc. (dep. 18/11/2010) Rv. 248503 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Procedimento di riesame - Documenti in lingua straniera - Onere di traduzione in capo alla parte - Sussistenza - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
Nel procedimento di riesame (nella specie, relativo a misura cautelare reale), è onere della parte provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)