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Sez. 3, Sentenza n. 15380 del 03/03/2010 Cc. (dep. 22/04/2010) Rv. 246607 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Procedimento di riesame - Documenti in lingua straniera - Onere di traduzione - Spetta alla parte.
Stato
decisa il 2010-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246607-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA

Nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 242, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)