Sez. 3, Sentenza n. 15380 del 03/03/2010 Cc. (dep. 22/04/2010) Rv. 246607 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Procedimento di riesame - Documenti in lingua straniera - Onere di traduzione - Spetta alla parte.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
Nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 242, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)