Sez. 1, Sentenza n. 51847 del 01/10/2015 Cc. (dep. 05/12/2016) Rv. 268543 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Procedimento di riesame - Produzioni difensive - Documenti in lingua straniera - Onere di traduzione a carico della parte - Sussistenza - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
Nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice dell'appello cautelare di inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa, riguardante dichiarazioni rese dalla persona offesa al difensore, redatte in lingua francese e non tradotte).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 242, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)