Sez. 3, Sentenza n. 42115 del 19/06/2019 Cc. (dep. 14/10/2019) Rv. 277057 - 02
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva – Confisca – Mancata partecipazione al giudizio della persona giuridica cui appartiene il bene confiscato – Conseguenze – Indicazione – Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di lottizzazione abusiva, la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza di condanna dell'ente in nome e per conto del quale l'attività illecita è stata posta in essere non osta alla confisca, ex art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite di sua proprietà, in quanto allo stesso non può attribuirsi la qualifica di terzo estraneo per carenza del necessario requisito della buona fede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di revoca della confisca presentata nell'interesse di una società, evidenziando che la stessa non potesse ritenersi estranea ai fatti per i quali si era proceduto in sede penale nei confronti dei suoi amministratori di fatto e che, pertanto, non assumesse rilievo la sua mancata partecipazione a tale giudizio).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)