Sez. L, Sentenza n. 9239 del 01/09/1995 (Rv. 493861 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti relativi a previdenza e assistenza obbligatorie - Ritardato adempimento - Interessi e rivalutazione monetaria - Disciplina di cui all'art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991 - Crediti maturati entro il 31 dicembre 1991 - Inapplicabilità - Ratei scaduti successivamente - Applicabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Per i crediti previdenziali nonché per quelli inerenti (come nella specie) a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, equiparati ai primi ai fini in esame per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 1993, gli effetti del ritardato adempimento non sono disciplinati dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, ma dalla normativa previgente (art. 442 cod. proc. civ., così come inciso dalle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e 196 del 1993), se l'esigibilità (in relazione, in particolare, al verificarsi delle condizioni di responsabilità dell'ente) si è verificata prima dell'entrata in vigore della disposizione citata. A tal fine, però, ha autonomia ciascun rateo, liquido o illiquido, del diritto (analogamente a quanto si verifica in tema di prescrizione), con la conseguenza che devono ritenersi assoggettati alla meno favorevole nuova normativa i ratei il cui termine di scadenza sia successivo alla data del 31 dicembre 1991 (ancorché il provvedimento dell'ente di liquidazione della prestazione, o il termine per provvedervi, siano anteriori). (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva assoggettato alla disciplina previgente anche i ratei scaduti dopo il 31 dicembre 1991 e, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 66 della legge n. 353 del 1990, ha deciso la causa nel merito, condannando l'Amministrazione al pagamento su detti ratei degli interessi legali dalla rispettiva scadenza fino al pagamento, ovvero, se di importo maggiore, della svalutazione monetaria calcolata ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)