Sez. L, Sentenza n. 7221 del 11/06/1992 (Rv. 477700 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Crediti previdenziali - Disciplina ex art. 429 cod. proc. civ. - Sopravvenienza dell'art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991 - Retroattività - Esclusione - Protrazione della mora dell'ente previdenziale - Irrilevanza.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria
In materia di rivalutazione dei crediti previdenziali, l'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - secondo il quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito - provvede con esclusivo riguardo ai casi nei quali la fattispecie produttiva della mora dell'ente previdenziale sia venuta a compimento successivamente alla sua entrata in vigore, mentre per quelli nei quali l'inizio della mora siasi verificato sotto l'impero della previgente disciplina - costituita dal regime di cumulabilità degli interessi della rivalutazione, secondo i principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 1991, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. - continua a trovare applicazione tale disciplina, senza che rilevi in contrario la protrazione della mora nel periodo successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le quali, pertanto, non si applicano nei giudizi pendenti, relativi ai casi da ultimi menzionati.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)