Sez. L, Sentenza n. 5334 del 16/05/1995 (Rv. 492274 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Interessi legali e rivalutazione - Cumulabilità - Divieto ex art. 16, comma sesto, legge n. 412 del 1991 - Ambito di applicazione - Crediti sorti prima dell'entrata in vigore di detta legge - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (in tema di non cumulabilità di interessi e rivalutazione) non è applicabile ai crediti sorti prima dell'entrata in vigore di detta legge, come confermato, in particolare, dalla pronuncia della Coorte Costituzionale n. 394 del 1992, nonché dal disposto dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che, dichiarando applicabile il citato art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991 ai crediti "di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale", ne limita espressamente l'efficacia a quelli maturati dopo il 31 dicembre 1994.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)