Sez. L, Sentenza n. 1699 del 05/03/1996 (Rv. 496126 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Ritardato pagamento di prestazioni previdenziali - Applicabilità dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 - Presupposti - Mora dell'ente previdenziale verificatasi prima dell'entrata in vigore della suddetta norma - Cumulabilità di interessi e rivalutazione - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
La disposizione di cui all'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - a norma della quale l'importo degli interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti per rivalutazione monetaria - trova applicazione nei casi in cui la fattispecie produttiva della mora dell'ente previdenziale si sia realizzata dopo la sua entrata in vigore, mentre, nei casi in cui la mora sia iniziata in un momento precedente, continua a trovare applicazione la precedente disciplina, che consente la cumulabilità tra interessi e rivalutazione, secondo i principi sanciti dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte costituzionale.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)