Sez. U, Sentenza n. 1229 del 23/01/2004 (Rv. 569626 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Consigli locali dell'Ordine - Funzioni esercitate in materia disciplinare - Natura amministrativa - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale prospettata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, sul presupposto della natura giurisdizionale dell'organo e dell'attività dallo stesso espletata - Manifesta inammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento alle disposizioni costituzionali (art. 24 e 111 della Costituzione) e convenzionali (art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) che garantiscono il diritto di difesa e il giusto processo, la questione di legittimità costituzionale delle norme, contenute nell'Ordinamento professionale forense (R.D.legge 27 novembre 1933, n. 1578), relative alla posizione del Consiglio locale dell'Ordine e al procedimento che dinanzi ad esso si svolge, trattandosi di questione sollevata sul presupposto della natura giurisdizionale del relativo procedimento e accampando la violazione dei principi che connotano la giurisdizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)