Sez. U, Sentenza n. 138 del 10/01/2006 (Rv. 585614 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Consigli locali dell'Ordine - Funzioni esercitate in materia disciplinare - Natura amministrativa - Conseguenze - Applicabilità delle norme in tema di incompatibilità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nel procedimento disciplinare che si svolge dinanzi al consiglio dell'ordine degli avvocati, non è ravvisabile alcuna incompatibilità tra lo svolgimento di attività da parte dei consiglieri nella fase preliminare e la loro partecipazione alla fase decisionale, in quanto la natura amministrativa del procedimento non consente l'applicazione delle disposizioni in materia d'incompatibilità proprie dei giudizi che si svolgono dinanzi agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)