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Sez. U, Sentenza n. 6213 del 23/03/2005 (Rv. 586268 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Consigli locali dell'Ordine - Funzioni esercitate in materia disciplinare - Natura amministrativa - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., delle norme dell'ordinamento professionale forense relative al procedimento dinanzi al Consiglio territoriale dell'Ordine - Manifesta inammissibilità per inidoneità del parametro.
Stato
decisa il 2005-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586268-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), e degli artt. 47 e seguenti del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, per la mancanza in capo al predetto organo dei requisiti di imparzialità e terzietà richiesti, costituendo lo stesso organismo un'associazione di professionisti in concorrenza con l'incolpato, avuto riguardo alla non pertinenza dei parametri evocati, riferibili alla sola attività giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47, Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)