Sez. 3, Sentenza n. 5123 del 13/10/1984 (Rv. 436912 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - CONTUMACIA - SUCCESSIVA COSTITUZIONE DEL CONTUMACE - PROVA PER TESTI O PER INTERROGATORIO FORMALE - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - CONTUMACIA - SUCCESSIVA COSTITUZIONE DEL CONTUMACE - PROVA PER TESTI O PER INTERROGATORIO FORMALE - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE.*
Nel rito del lavoro, la parte, che sia rimasta contumace in primo grado, può, in Sede d'appello, avvalersi delle prove cosiddette costituite, quali quelle documentali, mentre, per quanto riguarda le prove "costituende", quale la prova per testi o per interrogatorio formale, può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di ammetterle in relazione alla loro indispensabilità ai fini della decisione (potere conferito dall'art. 437 secondo comma cod. proc. civ., senza alcuna limitazione per il caso di pregressa contumacia), sempre che tali prove non riguardino eccezioni in senso stretto, non consentite per la prima volta in grado d'appello, ma bensì le condizioni ed i requisiti necessari per l'accoglimento della domanda, verificabili anche d'ufficio dal giudice. (V 318/84, mass n 432590; (V 5192/83, mass n 430059; (V 2875/83, mass n 427797).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)