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Sez. 2, Sentenza n. 11126 del 17/11/1990 (Rv. 469799 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - DI UN IMMOBILE DA COSTRUIRE - REALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE CON VIZI E DIFFORMITÀ INCIDENTI SOLO SUL SUO VALORE O SU SECONDARIE MODALITÀ DI GODIMENTO - AZIONE PER L'ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONTESTUALE AZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE DIFFORMITÀ O PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469799-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - DI UN IMMOBILE DA COSTRUIRE - REALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE CON VIZI E DIFFORMITÀ INCIDENTI SOLO SUL SUO VALORE O SU SECONDARIE MODALITÀ DI GODIMENTO - AZIONE PER L'ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONTESTUALE AZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE DIFFORMITÀ O PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 2932 cod. civ. offre un rimedio specifico contro il rifiuto della parte di stipulare il contratto definitivo, ma non esaurisce la tutela della parte adempiente secondo i principi generali dei contratti a prestazioni corrispettive. Pertanto con riguardo al preliminare di vendita di un immobile da costruire, e per il caso in cui detto bene venga realizzato con vizi o difformità che non lo rendano oggettivamente diverso per struttura e funzione, ma incidano solo sul suo valore ovvero su secondarie modalità di godimento, deve ritenersi che il promissario acquirente, a fronte dell'inadempimento del promittente venditore, non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserva della cosa viziata o difforme, ma può esperire l'Azione di esecuzione specifica dello Obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell'art. 2932, chiedendo contestualmente e cumulativamente, l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo. (V 1208/86, mass n 444686; (V 1720/85, mass n 439679).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)