Sez. 2, Sentenza n. 5615 del 18/06/1996 (Rv. 498156 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita - Vizi della cosa - Rimedi in favore del promissario acquirente - Azione di risoluzione - Azione di riduzione del prezzo - Proposizione contestuale dell'azione di riduzione e della domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Scelta della sola azione di riduzione - Esito positivo della stessa - Conseguenze - Stipulazione del contratto sulla base del prezzo determinato in sentenza - Rifiuto - Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Con riguardo al preliminare di vendita di un immobile, da consegnare prima della stipula del definitivo, affetto da vizi e difformità che senza renderlo oggettivamente diverso per struttura e funzione incidano sul suo valore o su secondarie modalità di godimento, il promissario acquirente a fronte dell'inadempimento del promittente venditore non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può sia esperire l'azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 cod. civ. chiedendo contestualmente e cumulativamente la riduzione del prezzo, sia limitare a quest'ultima la propria domanda, il cui accoglimento consentirà alle parti di procedere alla stipulazione del contratto definitivo sulla base del minore corrispettivo fissato dal giudice, ferma restando, in caso di rifiuto di una di esse, la possibilità per l'altra di chiedere la sentenza sostitutiva del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)