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Sez. 6, Sentenza n. 15927 del 28/03/2013 Cc. (dep. 05/04/2013) Rv. 254818 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Requisito della doppia incriminabilità - Esatta corrispondenza fra lo schema astratto della norma incriminatrice straniera ed una analoga norma italiana - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254818-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 13, secondo comma, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio. (Nella specie la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante la circostanza che talune condotte oggetto dei reati ipotizzati dallo Stato estero non integrassero uno specifico reato per l'ordinamento italiano ma solo segmenti della truffa perpetrata ai danni della J.P. Morgan Bank).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Cod. Pen. art. 13 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)