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Sez. 6, Sentenza n. 42777 del 24/09/2014 Cc. (dep. 13/10/2014) Rv. 260432 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Trattato di estradizione Italia - U.S.A. - Requisito della doppia incriminazione - Esatta corrispondenza, in entrambi i Paesi, della configurazione della fattispecie - Necessità - Esclusione - Applicabilità della sanzione penale al medesimo fatto - Sufficienza.
Stato
decisa il 2014-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260432-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Il requisito della doppia incriminazione, di cui all'art. 13 cod. pen. e all'art. II del trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/10/1983 art. 2, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)