Sez. L, Sentenza n. 7050 del 05/07/1990 (Rv. 468110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI PENSIONATI - ESCLUSIONE - LIMITI - MODIFICAZIONI "IN PEIUS" DI UN TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI FONTE NEGOZIALE - OPPONIBILITÀ AI LAVORATORI GIÀ CESSATI DAL SERVIZIO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI PENSIONATI - ESCLUSIONE - LIMITI - MODIFICAZIONI "IN PEIUS" DI UN TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI FONTE NEGOZIALE - OPPONIBILITÀ AI LAVORATORI GIÀ CESSATI DAL SERVIZIO - CONDIZIONI.*
In difetto di specifico mandato, il contratto collettivo, che di regola non produce effetto nei confronti dei lavoratori pensionati, non può disporre dei diritti soggettivi acquisiti da tali lavoratori, con la conseguenza, in particolare, che le modificazioni in peius (nella specie, a seguito dell'abrogazione dell'art. 108 del regolamento per il personale del Banco di Napoli del 22 gennaio 1975) di un trattamento pensionistico di fonte negoziale non sono opponibili ai lavoratori già cessati dal servizio, salva successiva acquiescenza o ratifica degli interessati, i quali ben possono disporre, nei limiti segnati dall'art. 2113 cod. civ., dei diritti già acquisiti al loro patrimonio. (V 6116/88, mass n 460522; (V 5016/88, mass n 459822; (V 4658/87, mass n 453319).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)