Sez. 6 - , Sentenza n. 9434 del 29/01/2019 Cc. (dep. 04/03/2019) Rv. 275679 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Patteggiamento - Espulsione dello straniero ex art.86 d.P.R. n.309 del 1990 - Omessa applicazione della misura di sicurezza - Ricorso per cassazione - Esclusione - Appello al tribunale di sorveglianza - Ammissibilità
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'omessa pronuncia di espulsione dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto l'art.448, comma 2-bis cod.proc.pen. consente il ricorso solo nel caso di applicazione di misura di sicurezza illegale e non anche nel caso di omessa pronuncia sulla stessa. (In motivazione, la Corte ha precisato che avverso l'omessa applicazione della misura di sicurezza è consentito l'appello dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art.680, comma 2, cod.proc.pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 com. 2, Cod. Pen. art. 205 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 50 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)