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Sez. 3, Sentenza n. 45559 del 07/03/2018 Cc. (dep. 10/10/2018) Rv. 273950 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Patteggiamento - Omessa pronuncia sull'espulsione dello straniero - Ricorso per cassazione del p.m. – Ammissibilità – Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273950-01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

La sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può essere impugnata dal p.m. con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art.1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l'effettiva adozione di una misura di sicurezza.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)