Sez. 3, Sentenza n. 10954 del 17/01/2019 Cc. (dep. 13/03/2019) Rv. 275840 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Patteggiamento - Misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato - Omissione – Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Ammissibilità - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
La sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può essere impugnata dal pubblico ministero con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l'effettiva adozione di una misura di sicurezza per motivi attinenti all'illegalità della misura applicata, ferma restando la possibilità per il pubblico ministero di richiedere successivamente al magistrato di sorveglianza l'applicazione della misura.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 50 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Cod. Pen. art. 205 com. 2 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)