Sez. 3, Sentenza n. 1260 del 04/03/1981 (Rv. 411840 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - OMESSA PRESA IN CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - OMESSA PRESA IN CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Non puo ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, dal momento che la legge consente di desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte, affermando che il giudice puo ritenere come ammessi i fatti dedotti nei capitoli di interrogatorio. (V 6160/79, mass n 402876; (V 269/77, mass n 383800; (Conf 2239/78, mass n 391629).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)