Sez. 1, Sentenza n. 13638 del 16/01/2019 Cc. (dep. 28/03/2019) Rv. 275244 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Giudicato penale di assoluzione – Automatica configurabilità della causa di revocazione ex art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 – Esclusione - Condizioni - Indicazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In materia di misure di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura di prevenzione può legittimamente essere mantenuta, pur a fronte di detto giudicato, nei seguenti casi: a) gli elementi di fatto esclusi dal giudicato costituiscono solo una frazione minusvalente degli episodi storici valutati dal giudice della prevenzione; b) il giudizio di prevenzione è fondato su elementi cognitivi indipendenti e diversi da quelli acquisiti in sede penale; c) il tipo di pericolosità prevenzionale si discosta sensibilmente dai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto della sentenza penale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28 com. 1 lett. B)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)