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Sez. U, Sentenza n. 2522 del 02/05/1979 (Rv. 398851 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - CONCESSIONE DI UN PUBBLICO SERVIZIO NEL TERRITORIO COMUNALE - RISCATTO DA PARTE DEL COMUNE CONCEDENTE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL CONCESSIONARIO SUL PRESUPPOSTO DELL'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DELLA RELATIVA FACOLTA PRIMA DEL DECORSO DEI TERMINI FISSATI DALL'ART 24 DEL RD N 2578 DEL 1925 - DEVOLUZIONE ALL'AGO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1034 DEL 1971 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA ESISTENTE NEL CAPITOLATO DI CONCESSIONE - VALIDITA ED EFFICACIA - LIMITI TEMPORALI.*
Stato
decisa il 1979-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398851-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - CONCESSIONE DI UN PUBBLICO SERVIZIO NEL TERRITORIO COMUNALE - RISCATTO DA PARTE DEL COMUNE CONCEDENTE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL CONCESSIONARIO SUL PRESUPPOSTO DELL'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DELLA RELATIVA FACOLTA PRIMA DEL DECORSO DEI TERMINI FISSATI DALL'ART 24 DEL RD N 2578 DEL 1925 - DEVOLUZIONE ALL'AGO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1034 DEL 1971 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA ESISTENTE NEL CAPITOLATO DI CONCESSIONE - VALIDITA ED EFFICACIA - LIMITI TEMPORALI.*

La domanda, con la quale il concessionario di un pubblico servizio nel territorio comunale (nella specie, distribuzione del gas) insorga avverso il provvedimento di riscatto della concessione adottato dal comune concedente, deducendo l'illegittimo Esercizio della relativa facolta prima dei termini fissati dall'art 24 del RD 15 ottobre 1925 n 2578, investe la sussistenza stessa del potere di riscatto e l'osservanza di norme di relazione da parte della amministrazione, e, quindi, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo. Tale domanda, pertanto, non spettava alla giurisdizione di legittimita del giudice amministrativo, ma era devoluta alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario, mentre, dopo l'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971 n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, spetta alla Competenza giurisdizionale esclusiva dei tribunali stessi, ai sensi degli artt 5 e 7 della citata legge (in forza dei quali la giurisdizione dell'AGO resta limitata alle cause riguardanti indennita, canoni ed altri corrispettivi). Da tanto consegue che il patto della convenzione di concessione, il quale devolva ad arbitri l'indicata controversia, deve ritenersi operante fino alla sopravvenienza della citata legge, configurando una legittima deroga convenzionale alle attribuzioni del giudice ordinario, ma invalido ed inefficace dopo detto momento, perche, in difetto di contraria previsione di legge, deve escludersi la facolta di compromettere in arbitri materia sottratta all'area della giurisdizione del giudice ordinario, ed affidata a una giurisdizione speciale. (V 1006/77, mass n 384630; (V 1551/48).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 24 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)