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Sez. U, Sentenza n. 4317 del 27/07/1982 (Rv. 422291 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITÀ - PER VIZIO RADICALE DI FORMA OVVERO PERCHE LA CONTROVERSIA È ATTRIBUITA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO O SPECIALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEGLI ARBITRI - NULLITÀ INSANABILE DEL LODO - DEDUZIONE CON L'IMPUGNAZIONE EX ART. 829 N. 1 COD. CIV. - RILEVABILITÀ D'UFFICIO ANCHE NEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422291-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITÀ - PER VIZIO RADICALE DI FORMA OVVERO PERCHE LA CONTROVERSIA È ATTRIBUITA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO O SPECIALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEGLI ARBITRI - NULLITÀ INSANABILE DEL LODO - DEDUZIONE CON L'IMPUGNAZIONE EX ART. 829 N. 1 COD. CIV. - RILEVABILITÀ D'UFFICIO ANCHE NEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Le ipotesi di nullità del compromesso o della clausola compromissoria, per vizio radicale di Forma ovvero perché la controversia è sottratta per legge alla cognizione del giudice privato per essere la relativa materia devoluta non al giudice ordinario bensì a quello amministrativo ovvero ad altro giudice speciale, comportano il difetto della potestas iudicandi degli arbitri con la conseguenza che la correlativa nullità del lodo è insanabile e può essere dedotta per la prima volta con l'impugnazione ex art. 829 n. 1 cod. proc. civ. nonché essere rilevata d'ufficio in tale giudizio ed in quello di Cassazione, con il solo limite del giudicato. (V 4360/81, mass n 415046; (V 2522/79, mass n 398851; (V 4290/74, mass n 372968; (V 470/68).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)