Sez. 1, Sentenza n. 2300 del 10/04/1984 (Rv. 434346 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITÀ - PER VIZIO DI FORMA O PER L'ESISTENZA DI NORMA OSTATIVA ALLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD ARBITRI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEGLI ARBITRI - NULLITÀ INSANABILE DEL LODO - DEDUZIONE CON L'IMPUGNAZIONE EX ART. 829 N. 1 COD. PROC. CIV. - RILEVABILITÀ D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE - LIMITI.*
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITÀ - PER VIZIO DI FORMA O PER L'ESISTENZA DI NORMA OSTATIVA ALLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD ARBITRI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEGLI ARBITRI - NULLITÀ INSANABILE DEL LODO - DEDUZIONE CON L'IMPUGNAZIONE EX ART. 829 N. 1 COD. PROC. CIV. - RILEVABILITÀ D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Nelle ipotesi di nullità del compromesso o della clausola compromissoria per vizio di Forma o per l'esistenza di una norma ostativa alla devoluzione della controversia ed arbitri, fa difetto la stessa potestas iudicandi degli arbitri, e la conseguenziale nullità del lodo è deducibile anche per la prima volta in Sede di impugnazione ex art. 829 n. 1 cod. proc. civ. ed altresì rilevabile ex officio in detto giudizio ed in quello di Cassazione, con il solo limite del giudicato. (V 4360/81, mass n 415046; (V 2522/79, mass n 398851; (V 4290/74, mass n 372968; (Conf 4317/82, mass n 422291).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)