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Sez. 1, Sentenza n. 768 del 06/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 203992 - 01

Sicurezza pubblica - In genere | Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni agonistiche (Legge 13 dicembre 1989 n. 401) - Necessità di una valutazione in concreto della pericolosità - Esclusione - Misura genericamente preventiva.
Stato
decisa il 1996-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203992-01

Sicurezza pubblica - In genere

L'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (che disciplina il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche), prescinde da una valutazione in concreto della pericolosità del prevenuto, limitandosi a consentire una misura genericamente preventiva non solo nei confronti delle persone che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione - o a causa - di manifestazioni sportive, ma anche nei confronti di chi vi si rechi con armi proprie.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)