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Sez. 1, Sentenza n. 2104 del 06/07/1971 (Rv. 352812 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - PRESUPPOSIZIONE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352812-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - PRESUPPOSIZIONE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In base al principio della 'presupposizioné introdotto in modo espresso e in via generale nella nostra legislazione dall'art 1467 cod civ, allorquando una determinata situazione di fatto o di diritto, pure in Mancanza di un espresso riferimento, possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso, in modo da costituire il presupposto comune agli stessi, il venir meno di esso assume rilievo per l'esistenza e l'efficacia del negozio, sempreche si tratti di presupposto obiettivo, consistente cioe in una situazione di fatto il cui verificarsi (o il cui venir meno) sia del tutto indipendente dalla volonta dei contraenti. L'indagine diretta all'individuazione di una presupposizione si esaurisce sul piano propriamente interpretativo del contratto e costituisce pertanto accertamento riservato al giudice di merito e insindacabile in Sede di legittimita se immune da vizi logici e giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)