Sez. 5, Sentenza n. 16050 del 29/07/2005 (Rv. 583729 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 429 del 1982 - Controversia tributaria pendente - Nozione - Causa di inammissibilità, improseguibilità o improcedibilità non dichiarata - Irrilevanza - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, ai fini della definizione agevolata per condono cosiddetto tombale nella specie, ai sensi del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, la controversia tributaria si considera pendente anche quando sussiste un'originaria causa di inammissibilità, improseguibilità o improcedibilità del giudizio, non dichiarata con sentenza passata in giudicato. L'effetto preclusivo derivante dall'accoglimento della domanda di condono e dal pagamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa, stabilito dall'art. 32, comma primo, della citata legge n. 516 del 1982, non può essere pertanto impedito o caducato dal successivo passaggio in giudicato della sentenza del giudice tributario, con la quale il ricorso introduttivo venga dichiarato inammissibile, perché tardivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)