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Sez. 3, Sentenza n. 21057 del 03/11/2004 (Rv. 577926 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Fatto che impedisce il proseguimento del processo civile - Estinzione del giudizio civile - Esclusione - Fondamento - Pendenza di giudizio penale - Necessità.
Stato
decisa il 2004-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577926-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

Il trasferimento dell'azione civile dal processo civile a quello penale, disciplinato dall'art. 75 cod. proc. pen., va considerato non già un fatto che estingue il primo, quanto un fatto che ne impedisce il proseguimento, perché non possono pendere davanti a giudici diversi più processi per la stessa causa e perché l'ordinamento consente alla parte di chiedere che sul merito della domanda già proposta al giudice civile provveda ormai il giudice penale. Peraltro il trasferimento presuppone la pendenza di un giudizio davanti al giudice penale, situazione non ravvisabile allorché al momento in cui sia stata proposta la domanda civile risulti depositato il decreto di archiviazione del giudice delle indagini preliminari, restando irrilevante l'intervenuto annullamento senza rinvio, da parte della Corte di Cassazione, del decreto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Pen. art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)