Sez. L, Sentenza n. 1353 del 23/02/1990 (Rv. 465479 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE - RAPPORTI IN REGIME DI STABILITÀ CONVENZIONALE - LUOGO DI CESSAZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE - RAPPORTI IN REGIME DI STABILITÀ CONVENZIONALE - LUOGO DI CESSAZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Con riguardo ai rapporti di lavoro marittimo in regime di stabilità convenzionale, il luogo di cessazione del rapporto (rilevante, ai sensi dell'art. 603 cod. nav., ai fini della Competenza territoriale in ordine alle relative controversie) va individuato, in ipotesi di licenziamento o di dimissioni di marittimo in periodo di riposo o d'inattività, con riferimento al luogo in cui il lavoratore medesimo deve restare a disposizione del datore di lavoro in attesa della comunicazione del nuovo imbarco e di un'ulteriore utilizzazione. (V 3925/89, mass n 463761; (V 2922/89, mass n 463130; (V 1709/89, mass n 462450).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 343, Cod. Navig. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)