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Sez. L, Sentenza n. 2922 del 16/06/1989 (Rv. 463130 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - CONTROVERSIE - SBARCO PER MALATTIA - LUOGO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463130-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - CONTROVERSIE - SBARCO PER MALATTIA - LUOGO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Il luogo di cessazione del rapporto di lavoro - che, ai sensi dell'art. 603 cod. nav. (anziché dell'art. 413 cod. proc. civ.), rileva per l'individuazione del pretore competente per territorio in ordine alle cause relative a rapporti di lavoro marittimo - coincide, in ipotesi di rapporto caratterizzato da continuità, non con il luogo in cui il marittimo è stato sbarcato per malattia, in quanto la stabilità del rapporto esclude l'applicabilità dell'art. 343 n. 5 cod. nav. E quindi la configurabilità della relativa causa di risoluzione, ma con il luogo in cui il lavoratore sbarcato non abbia aderito alla richiesta, avanzata dall'armatore, di disponibilità al termine del periodo di malattia. (V 96/87, Corte cost.; (V 6705/86, mass n 448852; (V 4001/85, mass n 441524; (V 5944/82, mass n 423693).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Navig. art. 343, Cod. Navig. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)