Sez. 3, Sentenza n. 8809 del 27/06/2001 (Rv. 547799 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Sussistenza - Accertamento - Indagine di fatto - Spettanza al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
L'accertamento della sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, costituisce un'indagine di fatto riservata al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non correttamente motivata la decisione della Corte territoriale, che, confermando quella del giudice di prime cure, avente ad oggetto la richiesta di rimborso di somme per prestazioni farmaceutiche erogate in favore di assistiti di istituti previdenziali, aveva attribuito la valenza di riconoscimento dell'altrui diritto, efficace ai fini della interruzione della prescrizione, alle lettere inviate all'attore dagli stessi istituti, nelle quali era stato riconosciuto il debito, desumendo in via necessariamente consequenziale l'ammissione del carattere attuale del debito al momento della redazione delle lettere, in mancanza della esplicita affermazione della non avvenuta estinzione della obbligazione derivante dalle prestazioni farmaceutiche dichiarate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)