diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3115 del 03/03/2003 (Rv. 560790 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Pagamento parziale - Sussistenza del riconoscimento - Accertamento - Indagine di fatto - Spettanza al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Necessità di espressa menzione che il pagamento è effettuato in acconto - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560790-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

L'accertamento della sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, costituisce un'indagine di fatto riservata al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione. Ne consegue che la valutazione che il pagamento parziale implichi il riconoscimento del diritto dell'intera prestazione è rimessa al giudice di merito, senza che sia richiesta inderogabilmente l'espressa precisazione da parte del debitore che il pagamento è effettuato in acconto, potendo assumere rilievo altre circostanze anche in relazione al contesto in cui avviene il pagamento e al tipo di "parzialità" riscontrabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)