Sez. 3, Sentenza n. 5838 del 05/11/1981 (Rv. 416569 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO LA RIPETIZIONE DELLE SOMME PAGATE IN PIÙ DEL DOVUTO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT. 43, 44 E 45 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - APPLICABILITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO LA RIPETIZIONE DELLE SOMME PAGATE IN PIÙ DEL DOVUTO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT. 43, 44 E 45 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - APPLICABILITÀ.*
Le controversie concernenti la restituzione di somme che il conduttore assume versate in più rispetto al canone di locazione dovuto comportano il preliminare accertamento dell'entità iniziale di questo e del limite dei successivi aumenti e, pertanto, avendo ad oggetto operazioni di Determinazione e aggiornamento del canone stesso, sono attribuite, ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392, alla Competenza del pretore o del conciliatore a seconda che tale canone sia o non superiore alle lire 50.000 mensili, anche se le operazioni suddette comportano l'applicazione di normative previgenti rispetto alla menzionata legge, la quale, nella parte contenente le sopra citate norme processuali, trova immediata applicazione anche in relazione a controversie riguardanti rapporti che hanno avuto termine prima della sua entrata in vigore (30 luglio 1978).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)