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Sez. 2, Sentenza n. 4554 del 11/08/1982 (Rv. 422529 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RICONOSCIMENTO - CRITERI - QUALITÀ PERSONALE DEL CREDITORE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422529-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RICONOSCIMENTO - CRITERI - QUALITÀ PERSONALE DEL CREDITORE - RILEVANZA.*

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie - in relazione alla incidenza della svalutazione monetaria sul patrimonio del creditore non tempestivamente soddisfatto in misura superiore al 5% stabilito per gli interessi moratori, in qualunque modo sia impiegato il danaro durante il periodo della mora, ed attesa la impossibilità per il creditore stesso, nella maggior parte dei casi, di dare prova specifica dell'entità di siffatta incidenza - il relativo danno bene può essere riconosciuto e determinato assumendo la qualità personale del creditore come valida presunzione soccorrendovi anche la valutazione equitativa prevista dall'art. 1226 cod. civ.. (V 2442/82, mass n 420286; (V 664/82, mass n 418430; (V 1231/81, mass n 411811).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)