Sez. 6, Sentenza n. 31603 del 16/05/2017 Ud. (dep. 27/06/2017) Rv. 270571 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Cessione - Attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità. (Fattispecie in cui la circostanza attenuante è stata esclusa in quanto, a fronte dell'avvenuta cessione di una dose di minimo valore, l'imputato deteneva un numero apprezzabile di dosi già pronte per l'immediata cessione ad altri tossicodipendenti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)