Sez. 3 - , Sentenza n. 36371 del 09/04/2019 Ud. (dep. 23/08/2019) Rv. 276757 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è applicabile ai reati in tema di stupefacenti in quanto, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 costituire indice per la configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto del medesimo articolo, l'eventuale riconoscimento dell'attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)