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Sez. 4 - , Sentenza n. 32513 del 16/04/2019 Ud. (dep. 22/07/2019) Rv. 276686 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Cessione - Attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità - Applicabilità – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276686-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti, sia perché, vertendosi in materia di salute della persona e dovendosi tener conto anche dei danni mediati, non può ritenersi integrata l'altra condizione prevista dalla norma, costituita dalla speciale tenuità del danno o del pericolo derivati al consumatore dall'azione dello spacciatore, sia perché, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 rendere configurabile la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo, l'eventuale riconoscimento dell'attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo elemento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 4, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)