Sez. 6, Sentenza n. 9722 del 29/01/2014 Ud. (dep. 27/02/2014) Rv. 259071 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - Applicabilità - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., non è applicabile ai reati in tema di stupefacenti.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)