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Sez. 6, Sentenza n. 21310 del 26/02/2007 Cc. (dep. 31/05/2007) Rv. 236471 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | L. n. 46 del 2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello già proposto contro le sentenze di proscioglimento - Sentenza di non luogo a procedere - Compresa nella nozione di "sentenze di proscioglimento" utilizzata dalla indicata disciplina transitoria - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236471-01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Le sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare sono ricomprese nella nozione di "sentenze di proscioglimento", utilizzata dalla legge n. 46 del 2006 di novella del codice di rito per sancirne l'inappellabilità, ed in particolare dalla relativa disciplina transitoria, nella parte in cui ha disposto che l'appello contro le sentenze di proscioglimento, già proposto al momento della entrata in vigore della legge, deve essere dichiarato inammissibile. (La Corte ha osservato che, in assenza di una plausibile ragione di diversità di disciplina, deve ritenersi che sia stata accolta una nozione ampia dell'espressione "sentenze di proscioglimento").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 4 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)