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Sez. 1, Sentenza n. 17870 del 25/03/2025 Cc. (dep. 12/05/2025) Rv. 288067-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Scambio elettorale politico-mafioso - Nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. - Procacciatore appartenente all'associazione mafiosa - Impiego del metodo mafioso - Necessità - Esclusione - Procacciatore che non faccia parte dell'associazione mafiosa ovvero operi “uti singulus” - Impiego del metodo mafioso - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288067-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia un appartenente all'associazione mafiosa non è necessario che il procacciamento avvenga con metodo mafioso, mentre, quando ne sia estraneo o comunque operi "uti singulus", occorre la prova che l'accordo contempli un'attività di procacciamento svolta con le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen.

Legge 21/05/2019 num. 43 art. 1, Cod. Pen. art. 416 ter, Cod. Pen. art. 416 bis com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)